Termini e condizioni generali
Termini e condizioni generali e termini e condizioni di cancellazione
Annullamento della prenotazione alberghiera – Oneri di storno e recesso da parte dell’albergatore
5.1 Se la prenotazione prevede il versamento di un acconto e tale acconto non è stato versato dalla parte contraente entro i termini stabiliti, l’albergatore può recedere dal contratto senza la concessione di alcuna proroga.
5.2 Nel caso di mancato arrivo dell’ospite entro le ore 18.00 del giorno prefissato viene meno l’obbligo di alloggiamento a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Nel caso in cui il contraente abbia pagato un acconto (v. 3.3), i locali restano a lui riservati sino alle ore 12.00 del giorno successivo a quello fissato per l’arrivo. Nel caso di avvenuto versamento di acconto per più di quattro giorni, l’obbligo di alloggiamento termina a partire dalle ore 18 del quarto giorno; in tal caso il giorno d’arrivo viene conteggiato come primo giorno, salvo il caso in cui l’ospite abbia comunicato un giorno di arrivo successivo.
5.4 Fino a 3 mesi prima del giorno d’arrivo previsto del contraente il contratto d’albergo può essere annullato unilateralmente dall’albergatore per motivi oggettivamente giustificati salvo il caso in cui siano stati presi accordi differenti. Una ragione oggettiva sussiste in particolare nel caso in cui una causa di forza maggiore o altre circostanze non imputabili all’albergo rendano impossibile l’adempimento del contratto oppure nel caso in cui ci siano ragionevoli motivi di ritenere che la fornitura di alloggio potrebbe compromettere la regolare gestione della struttura, la sicurezza o la buona reputazione dell’hotel.
Recesso da parte del contraente – Oneri di storno
5.5 Il contratto d’albergo può essere rescisso unilateralmente dal contraente fino a 2 settimane prima del giorno di arrivo previsto senza oneri di storno.
5.6 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo § 5.5 relativamente ai termini prefissati, il recesso unilaterale da parte del contraente è possibile solo tramite pagamento dei seguenti oneri di storno:
– Cancellazione gratuita fino a 2 settimane prima del giorno d’arrivo
– Da 2 a 1 settimana prima del giorno di arrivo 70 % del prezzo totale del pacchetto;
– 90 % del prezzo totale del pacchetto nell’ultima settimana prima della data di arrivo.
Impedimenti all‘arrivo
5.7 Nel caso in cui il giorno dell’arrivo il contraente non possa presentarsi presso la struttura a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili (ad es. forti nevicate, inondazioni, ecc.) che rendono impossibile l’arrivo a destinazione, egli non è obbligato a versare il corrispettivo concordato per i giorni di arrivo.
5.8 L’obbligo al pagamento del corrispettivo per il soggiorno prenotato sussiste nuovamente se entro tre giorni è di nuovo possibile raggiungere la struttura alberghiera.
Condizioni generali di contratto e condizioni di cancellazione
Per il Thermenhotel Ronacher della Familie Ronacher GmbH di Bad Kleinkirchheim, sulla base delle Condizioni generali di contratto del settore alberghiero del 2006 (GTCH 2006):
Versione del 10.07.2014
Panoramica dei contenuti
Sezione 1 Ambito di applicazione
Paragrafo 2 Definizione dei termini
Sezione 3 Conclusione del contratto – Deposito 3 Stipula del contratto – Deposito
Sez. 4 Inizio e fine dell’alloggio
Paragrafo 5 Recesso dal contratto di alloggio – spese di annullamento
Paragrafo 6 Fornitura di un alloggio alternativo
Paragrafo 7 Diritti del partner contrattuale
Paragrafo 8 Obblighi del partner contrattuale
Paragrafo 9 Diritti dell’albergatore
Paragrafo 10 Obblighi dell’albergatore
Sez. 11 Responsabilità dell’albergatore per i danni ai beni portati in casa
Sez. 12 Limitazione di responsabilità
Sez. 13 Detenzione di animali domestici
Sez. 14 Proroga del periodo di soggiorno
Sez. 15 Cessazione anticipata del contratto di alloggio
Sez. 16 Malattia o morte dell’ospite nel contratto di alloggio
Sez. 17 Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile
Sez. 18 Varie
Sect. 1 Scope of application
1.1 These General Terms and Conditions for Familie Ronacher GmbH (subsequently “GTC”) replace the previous General Terms and Conditions. 1.2 The GTCs do not exclude special agreements. The GTCs are subsidiary to individual agreements.
Sect. 2 Definition of terms
2.1 Definition of terms:
“Accommodation provider”: Is a natural or legal person, who accommodates guests for payment.
“Guest”: Is a natural person who uses the accommodation. The guest is usually also the contractual partner. People who travel with the contractual partner also count as guests (e.g. family members, friends etc.)
“Contractual partner”: Is a natural or legal person from inland or abroad, who concludes an accommodation contract as a guest or for a guest.
“Consumer” and “Contractor”: The terms are to be understood in the sense of the consumer protection law of 1979 in the respective valid version.
“Accommodation contract”: Is the contract drawn up between the accommodation provider and the contractual partner, the content of which is detailed below.
Sect. 3 Contract conclusion – Deposit
3.1 The accommodation contract arises when the accommodation provider accepts the order of the contractual partner. Electronic declarations are considered received when the party that they are intended for can call these up under the usual circumstances, and these are received during the announced business hours of the accommodation provider.
3.2 The accommodation provider is authorised to conclude the accommodation contract, on the condition that the contractual partner makes an advance payment. In this case, the accommodation provider is obliged to inform the contractual partner of the required advance payment, before accepting the written or verbal order by the contractual partner. If the contractual partner consents to the advance payment (written or verbal), the accommodation contract arises on receipt of the declaration of consent, for the advance payment to the accommodation provider.
3.3 The contractual partner is obliged to make the advance payment at least 14 days (arriving) before the start of the accommodation period. The contractual partner bears the costs for the money transaction (e.g. transfer fees). For credit and debit cards, the relevant conditions of the card company apply.
3.4 The deposit is a partial payment of the agreed payment.
Sez. 1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto della Familie Ronacher GmbH (di seguito “CG”) sostituiscono le precedenti CG. 1.2 Le CG non escludono accordi particolari. Le CGC sono subordinate ai singoli accordi.
Sezione 2 Definizione dei termini
2.1 Definizione dei termini:
“Fornitore di alloggio”: È una persona fisica o giuridica che ospita gli ospiti a pagamento.
“Ospite”: È una persona fisica che utilizza l’alloggio. L’ospite è di solito anche il partner contrattuale. Anche le persone che viaggiano con il partner contrattuale contano come ospiti (ad es. familiari, amici, ecc.).
“Partner contrattuale”: È una persona fisica o giuridica, proveniente dall’interno o dall’estero, che stipula un contratto di alloggio come ospite o per un ospite.
“Consumatore” e ‘Contraente’: I termini sono da intendersi ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1979 nella rispettiva versione in vigore.
“Contratto di alloggio: È il contratto stipulato tra l’albergatore e il partner contrattuale, il cui contenuto è dettagliato di seguito.
Sez. 3 Conclusione del contratto – Deposito
3.1 Il contratto di alloggio nasce quando l’albergatore accetta l’ordine del partner contrattuale. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute quando la parte a cui sono destinate può richiamarle nelle circostanze abituali e sono ricevute durante l’orario d’ufficio dell’albergatore.
3.2 L’albergatore è autorizzato a stipulare il contratto di alloggio a condizione che il partner contrattuale effettui un pagamento anticipato. In questo caso, l’albergatore è tenuto a informare il partner contrattuale dell’anticipo richiesto, prima di accettare l’ordine scritto o verbale del partner contrattuale. Se il partner contrattuale acconsente al pagamento anticipato (scritto o verbale), il contratto di alloggio nasce al ricevimento della dichiarazione di consenso per il pagamento anticipato all’albergatore.
3.3 Il partner contrattuale è tenuto a versare l’anticipo almeno 14 giorni (in arrivo) prima dell’inizio del periodo di soggiorno. Il partner contrattuale si fa carico dei costi della transazione di denaro (ad es. spese di trasferimento). Per le carte di credito e di debito valgono le condizioni della società emittente della carta.
3.4 La caparra è un pagamento parziale del corrispettivo concordato.
Sez. 4 Inizio e fine dell’alloggio
4.1 Il partner contrattuale ha il diritto di effettuare il check-in nei locali affittati a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”), a meno che l’albergatore non offra un altro orario di check-in.
4.2 Se la stanza viene utilizzata per la prima volta prima delle 6 del mattino, la notte precedente vale come prima notte di soggiorno.
4.3 Il partner contrattuale deve liberare i locali affittati entro le ore 11.00 del giorno di partenza. L’albergatore è autorizzato a fatturare un giorno in più se i locali in affitto non vengono liberati in tempo.
Sez. 5 Recesso dal contratto di alloggio – spese di annullamento e recesso da parte dell’albergatore
5.1 Se il contratto di alloggio prevede una caparra e la caparra non viene versata in tempo dal partner contrattuale, l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio senza un periodo di tolleranza.
5.2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo di fornire l’alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Se il partner contrattuale ha versato una caparra (vedi punto 3.3.), i locali restano riservati fino alle ore 12.00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato. In caso di pagamento anticipato di più di quattro giorni, l’obbligo di alloggio termina alle ore 18.00 del quarto giorno, per cui il giorno di arrivo viene fatturato come primo giorno, a meno che l’ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
5.4 Al più tardi 3 mesi prima del giorno concordato per l’arrivo del partner contrattuale, il contratto di alloggio può essere sciolto dall’albergatore, tramite una dichiarazione unilaterale, per motivi oggettivamente giustificati, se non diversamente concordato. Un motivo oggettivamente giustificato si verifica in particolare se cause di forza maggiore o altre circostanze non imputabili all’hotel rendono impossibile l’adempimento del contratto, oppure se vi è un motivo giustificato per ritenere che l’alloggio danneggi l’impeccabile funzionamento dell’azienda, la sicurezza o l’aspetto dell’hotel nei confronti del pubblico.
Recesso da parte del partner contrattuale – spese di annullamento
5.5 Al più tardi 2 settimane prima del giorno concordato per l’arrivo dell’ospite, il contratto di alloggio può essere sciolto dal partner contrattuale con una dichiarazione unilaterale, senza il pagamento di una penale.
5.6 Al di fuori del periodo di tempo stabilito al punto 5.5, il recesso tramite dichiarazione unilaterale non comporta il pagamento di una penale. 5.5, il recesso tramite dichiarazione unilaterale del partner contrattuale è possibile solo dietro pagamento delle seguenti spese di annullamento:
– cancellazione gratuita fino a 2 settimane prima del giorno di arrivo
– da 2 settimane a 1 settimana prima del giorno di arrivo 70% del prezzo totale dell’alloggio
– nell’ultima settimana prima del giorno di arrivo 90% del prezzo totale del soggiorno.
Diritto di recesso ai sensi del § 11 comma. 11 par. 1 della FAGG [Legge sul lavoro a distanza ed esterno] non viene applicato.
Impedimento al viaggio
5.7 Se il giorno di arrivo il partner contrattuale non può presentarsi nella struttura ricettiva, perché tutte le possibilità di viaggio sono impossibili a causa di circostanze impreviste e straordinarie (ad es. forti nevicate, inondazioni, ecc.), il partner contrattuale non è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito per il giorno di arrivo.
5.8 L’obbligo di pagare la retribuzione per il soggiorno prenotato riprende a partire dal momento in cui il viaggio diventa possibile, se il viaggio diventa nuovamente possibile entro tre giorni.
Paragrafo 6 Fornitura di un alloggio alternativo
6.1 L’albergatore può fornire al partner contrattuale e/o agli ospiti un alloggio alternativo adeguato (della stessa qualità), se ciò è ragionevole per il partner contrattuale, in particolare se la variazione è minima e oggettivamente giustificata.
6.2 Esiste una giustificazione oggettiva, ad esempio se la camera o le camere sono diventate inutilizzabili, se gli ospiti già alloggiati prolungano il loro soggiorno, se si verifica un overbooking o se altre importanti misure operative richiedono questa misura.
6.3 Eventuali costi aggiuntivi per la sistemazione alternativa sono a carico dell’albergatore.
Paragrafo 7 Diritti del partner contrattuale
7.1 Con la stipula di un contratto di alloggio, il partner contrattuale acquisisce il diritto all’uso abituale dei locali affittati, delle strutture dell’esercizio ricettivo, che di norma sono accessibili agli ospiti senza condizioni particolari, e del servizio abituale. Il partner contrattuale deve esercitare i propri diritti in conformità alle consuete direttive dell’albergo e/o degli ospiti (regole della casa).
Art. 8 Obblighi del partner contrattuale
8.1 Il partner contrattuale è tenuto a versare, al più tardi al momento della partenza, il corrispettivo pattuito più eventuali importi aggiuntivi, dovuti all’utilizzo di servizi separati, da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, più l’IVA legale.
8.2 L’albergatore non è obbligato ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute estere, queste saranno prese in pagamento al tasso di cambio del giorno, per quanto possibile. Se l’albergatore accetta valute estere o metodi di pagamento senza contanti, il partner contrattuale si fa carico di tutti i costi correlati, come ad esempio le richieste alle società di carte di credito, i telegrammi ecc.
8.3 Il partner contrattuale è responsabile nei confronti dell’albergatore per tutti i danni che lui stesso, l’ospite o altre persone causano ai servizi dell’albergatore, con la consapevolezza o l’intenzione del partner contrattuale.
Art. 9 Diritti dell’albergatore
9.1 Se il partner contrattuale si rifiuta di pagare il corrispettivo richiesto o è in ritardo, l’albergatore ha il diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 970c CCG e il diritto di pegno ai sensi dell’art. 970c CCG. 970c GTCA e il diritto di pegno ai sensi dell’art. 1101 GTCA sulla proprietà dell’alloggio. 1101 LTCP sui beni portati dal partner contrattuale e/o dall’ospite. Questo diritto di ritenzione o di pegno è inoltre a disposizione dell’albergatore per garantire il suo patrimonio derivante dal contratto di alloggio, in particolare per la ristorazione, per le altre spese effettuate per il partner contrattuale e per eventuali richieste di sostituzione di qualsiasi tipo.
9.2 Se il servizio viene richiesto nella camera del partner contrattuale o in orari insoliti (dopo le 20.00 e prima delle 7.00), l’albergatore ha il diritto di richiedere un sovrapprezzo. Tale supplemento deve tuttavia essere indicato sul listino prezzi della camera. L’albergatore può anche rifiutare questi servizi per motivi operativi.
9.3 L’albergatore ha il diritto di emettere in qualsiasi momento una fattura e/o una fattura provvisoria per le sue prestazioni.
Art. 10 Obblighi dell’albergatore
10.1 L’albergatore è tenuto a fornire i servizi concordati, in misura corrispondente ai suoi standard.
10.2 I servizi speciali dell’albergatore che devono essere indicati e che non sono inclusi nel prezzo dell’alloggio sono, ad esempio, i seguenti:
a) I servizi speciali dell’alloggio, che vengono fatturati separatamente, possono essere: La messa a disposizione di sale per seminari, applicazioni per il benessere, solarium, parcheggio ecc;
b) la fornitura di letti aggiuntivi e/o per bambini comporta una riduzione del prezzo.
Art. 11 Responsabilità dell’albergatore per i danni ai beni portati in casa
11.1 L’albergatore è responsabile dei beni portati dal partner contrattuale, ai sensi degli artt. 970 e seguenti. L’albergatore è responsabile solo se l’oggetto è stato consegnato all’albergatore o a persone autorizzate dall’albergatore, o portato in un luogo da lui indicato, o a ciò destinato. A meno che l’albergatore non sia in grado di fornire prove, l’albergatore è responsabile per colpa propria o dei suoi collaboratori, nonché delle persone in partenza e in arrivo. L’albergatore è responsabile ai sensi della Sez. 970 par. 1 LTC, fino all’importo massimo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità dei proprietari e degli altri imprenditori, nella versione in vigore. Se il partner contrattuale o l’ospite non ottempera immediatamente alla richiesta dell’albergatore di depositare i suoi beni in un determinato luogo di deposito, l’albergatore è esonerato da qualsiasi responsabilità. La responsabilità massima dell’albergatore è limitata all’importo dell’assicurazione di responsabilità civile dell’albergatore stesso. Si deve tenere conto di una colpa del partner contrattuale o dell’ospite.
11.2 La responsabilità dell’albergatore è esclusa per colpa lieve. Se il partner contrattuale è un imprenditore, la responsabilità è esclusa anche per colpa grave. In questo caso, il partner contrattuale ha l’onere di provare l’esistenza della colpa. I danni successivi o indiretti, così come il mancato guadagno, non saranno sostituiti in nessun caso.
11.3 Per oggetti di valore, denaro e titoli, l’albergatore risponde solo fino a un importo attuale di 550 euro. L’albergatore è responsabile di ulteriori danni solo nel caso in cui abbia accettato questi oggetti per la custodia, conoscendone la qualità, o nel caso in cui i danni siano stati causati da lui stesso o dai suoi collaboratori. La limitazione della responsabilità si applica ai sensi dei punti 12.1 e 12.2,
11.4 L’albergatore può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli, se si tratta di oggetti di valore nettamente superiore a quelli che gli ospiti della struttura ricettiva in questione sono soliti consegnare per la custodia.
11.5 In ogni caso di accettazione della custodia, la responsabilità è esclusa se il partner contrattuale e/o l’ospite non mostra immediatamente all’albergatore i danni subiti, non appena ne viene a conoscenza. Inoltre, il partner contrattuale e/o l’ospite devono far valere tali diritti in sede giudiziaria entro tre anni dalla loro conoscenza o dalla possibile conoscenza, altrimenti il diritto si estingue.
Sect. 12 Limitation of liability
12.1 If the contractual partner is a consumer, then the liability of the accommodation provider for slight negligence is excluded, with the exception of personal damage.
12.2 If the contractual partner is an entrepreneur, then the liability of the accommodation partner for slight and gross negligence is ruled out. In this case, the contractual partner has the burden of proof for the existence of the fault. Subsequent damages or indirect damages, as well as loss of earnings will not be replaced under any circumstances. However, the damages to be compensated are limited to the interest due to reliance on trustworthiness.
Sect. 13 Keeping pets
13.1 Pets may only be brought into the accommodation establishment, with the prior permission of the accommodation provider, and for an extra fee.
13.2 The contractual partner who brings a pet with them, is obliged to keep this animal and/or supervise it in accordance with the rules, during his stay, or have it kept and/or supervised by a suitable third party at his own cost.
13.3 The contractual partner and/or guest, who brings a pet with them, must have appropriate pet liability insurance and/or private liability insurance, which also covers any damages caused by pets. Proof of appropriate insurance must be provided, at the request of the accommodation provider.
13.4 The contractual partner and/or his insurance company, are undividedly liable to the accommodation provider for damages incurred for pets brought with them. The damages particularly include any compensatory services of the accommodation provider, which the accommodation provider has to provide to third parties.
13.5 No pets are allowed in the restaurant, in the wellness areas and on the lawn.
Paragrafo 14 Prolungamento del periodo di soggiorno
14.1 Il partner contrattuale non ha diritto al prolungamento del soggiorno. Se il partner contrattuale comunica tempestivamente il suo desiderio di prolungare il soggiorno, l’albergatore può acconsentire al prolungamento del contratto di alloggio. L’albergatore non ha alcun obbligo in tal senso.
14.2 Se il giorno della partenza il contraente non può lasciare la struttura ricettiva, perché tutte le possibilità di trasporto sono state cancellate o sono inutilizzabili, a causa di circostanze imprevedibili e straordinarie (ad es. nevicate estreme, inondazioni, ecc.), il contratto di alloggio viene automaticamente prolungato per il periodo in cui la partenza è impossibile. Tuttavia, una riduzione del canone per questo periodo è possibile solo se il partner contrattuale non può usufruire completamente dei servizi offerti dalla struttura ricettiva, a causa delle condizioni meteorologiche straordinarie. L’albergatore è autorizzato a richiedere almeno il prezzo normalmente applicato fuori stagione.
Art. 15 Risoluzione del contratto di alloggio – scioglimento anticipato
15.1 Se il contratto di alloggio è stato stipulato per un periodo di tempo determinato, esso termina allo scadere di tale periodo.
15.2 In caso di partenza anticipata del partner contrattuale, l’albergatore è autorizzato a richiedere l’intero compenso pattuito. L’albergatore detrarrà quanto risparmiato in seguito al mancato utilizzo della sua offerta di servizi o quanto ricevuto dall’affitto dei locali riservati ad altri. Si ha un risparmio solo se la struttura ricettiva è completamente piena al momento del mancato utilizzo dei locali prenotati dall’ospite e se i locali possono essere affittati ad altri ospiti, a causa della disdetta da parte del partner contrattuale. L’onere della prova per il risparmio spetta al partner contrattuale.
15.3 In caso di decesso dell’ospite, il contratto si estingue con l’albergatore.
15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contrattuali possono sciogliere il contratto fino alle ore 10.00 del terzo giorno prima della scadenza prevista.
15.5 L’albergatore è autorizzato a sciogliere il contratto di alloggio con effetto immediato, per giusta causa, in particolare se il partner contrattuale e/o l’ospite
a) faccia un uso significativamente dannoso dei locali, o rovini il soggiorno degli altri ospiti, del proprietario, del suo personale o di terzi che vivono nelle strutture ricettive con un comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente inappropriato (come insulti e/o abusi), o si renda colpevole di un’offesa punibile nei confronti di queste persone, della proprietà, della morale o dell’incolumità fisica;
b) è affetto da una malattia infettiva o da una malattia che si protrae oltre il periodo di soggiorno, o ha comunque bisogno di cure;
c) le fatture presentate non vengono pagate alla data di scadenza, entro un termine ragionevole (3 giorni).
15.6 Se l’adempimento del contratto diventa impossibile a causa di un evento che può essere classificato come forza maggiore (ad esempio eventi naturali, scioperi, serrate, decreti ufficiali, ecc.), l’albergatore può sciogliere il contratto di alloggio in qualsiasi momento, senza rispettare un periodo di preavviso, a meno che il contratto non sia già considerato sciolto ai sensi della legge, o l’albergatore sia esonerato dal suo obbligo di fornire alloggio. Sono escluse le richieste di risarcimento ecc. del partner contrattuale.
Art. 16 Malattia o morte dell’ospite
16.1 Se l’ospite si ammala durante il suo soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore provvede all’assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore provvede all’assistenza medica anche senza una richiesta esplicita da parte dell’ospite, in particolare se questa è necessaria e l’ospite non è in grado di farlo da solo.
16.2 Se l’ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i parenti dell’ospite, l’albergatore provvede all’assistenza medica a spese dell’ospite. Tuttavia, l’entità di tali cure terminerà quando l’ospite sarà in grado di prendere decisioni o i parenti saranno stati informati dell’evento di malattia.
16.3 L’albergatore ha un diritto di risarcimento nei confronti del partner contrattuale e dell’ospite, o in caso di decesso del suo successore legale, in particolare per i seguenti costi:
a) spese mediche arretrate, spese per il trasporto del paziente, farmaci e ausili medici
b) la necessaria disinfezione della stanza,
c) biancheria, lenzuola e mobili da letto divenuti inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi oggetti,
d) Ripristino di pareti, arredi, tappeti ecc. se questi sono stati sporcati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso.
e) L’affitto della stanza, se i locali sono stati utilizzati dall’ospite, più eventuali giorni di inutilizzo dei locali a causa di disinfezione, sgombero o simili,
f) qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.
Art. 17 Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile
17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
17.2 Il presente contratto è soggetto al diritto formale e materiale austriaco, ad esclusione delle norme di diritto privato internazionale (in particolare IPRG [Legge sul diritto privato internazionale] ed EVÜ [Convenzione di Roma]) e del diritto di acquisto delle Nazioni Unite.
17.3 Il foro competente esclusivo per l’attività imprenditoriale bilaterale è la sede dell’albergatore, il quale è autorizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale locale competente.
17.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e il suo luogo di residenza e/o residenza abituale è in Austria, le azioni legali possono essere intentate contro il consumatore solo nel luogo di residenza, residenza abituale o luogo di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e il suo luogo di residenza si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale locale competente per il luogo di residenza del consumatore è l’unico responsabile per le cause contro il consumatore.
Sez. 18 Varie
18.1 Se non diversamente specificato, Familie Ronacher GmbH impiega esclusivamente massaggiatori e massaggiatrici commerciali. Questi possono eseguire esclusivamente massaggi per il mantenimento del benessere generale e per scopi sportivi. I massaggiatori e le massaggiatrici commerciali non sono autorizzati a eseguire trattamenti curativi e massaggi su persone malate. Pertanto, l’ospite deve informare il massaggiatore/massaggiatrice di qualsiasi tipo di malattia prima del massaggio.
18.2 Se le specifiche di cui sopra non prevedono nulla di particolare, il termine inizia a decorrere con l’invio del documento scritto che stabilisce il termine al partner contrattuale, il quale deve rispettare il termine. Quando si calcola un periodo di tempo, che è determinato da giorni, il giorno in cui cade il momento o l’evento, dopo il quale il periodo di tempo dovrebbe iniziare, non è incluso nel calcolo. I periodi di tempo per settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che, per nome o numero, corrisponde al giorno a partire dal quale il periodo di tempo deve essere conteggiato. Se questo giorno manca nel mese, allora l’ultimo giorno è significativo in questo mese.
18.3 Le dichiarazioni devono pervenire all’altra parte contrattuale l’ultimo giorno del periodo di tempo (ore 12).
18.4 L’albergatore è autorizzato a compensare il proprio credito con il credito del partner contrattuale. Il partner contrattuale non è autorizzato a compensare il proprio credito con il credito dell’albergatore, a meno che l’albergatore non sia in grado di pagare o il credito del partner contrattuale sia legalmente stabilito o riconosciuto dall’albergatore.
18.5 In caso di lacune normative, si applicano le relative disposizioni di legge.